Pratiche Patenti

Rinnovo Patente

Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, BS hanno la seguente validità:

  • 10 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato i 50 anni
  • 5 anni per chi ha un’età compresa tra i 50 e i 70 anni
  • 3 anni per chi ha un’età compresa tra i 70 e gli 80 anni
  • 2 anni per chi ha un’età superiore agli 80 anni

Presso la nostra sede di Via Lungo l’Affrico è possibile effettuare la visita medica per la conferma di validità della patente nei seguenti giorni:

  • martedi ore 11.00 – 12:30

  • mercoledì ore 18:00 – 19:30

  • venerdì ore 18:30 – 19:30

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Revisione patente

La revisione della patente di guida è un provvedimento di natura cautelare adottato dalla Motorizzazione quando sorge il dubbio che il titolare della patente non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti oppure della necessaria idoneità tecnica.

Nel primo caso viene disposta una visita medica presso la Commissione Medica Locale, mentre nel secondo caso viene richiesto il sostenimento di un nuovo esame di teoria e di guida.

Il conducente titolare di una patente sottoposta a revisione dovrà sostenere una prova teorica, superata la quale potrà accedere alla prova pratica di guida.

L’esito negativo della prova teorica comporta la non ammissione alla prova pratica e la revoca della patente di guida.

Nel caso di revisione della patente di guida con provvedimento di sospensione, l’esame di revisione sarà effettuato al termine del periodo di sospensione.

L’Autoscuola Bartalesi può supportarti nella preparazione di entrambe le prove e si occuperà direttamente della gestione di tutta la documentazione necessaria.

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Patente internazionale

Non tutti sanno che per guidare in alcuni Paesi è obbligatoria la patente internazionale.

Troppo spesso online si trovano informazioni discordanti che possono trarre in inganno il viaggiatore inesperto: cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza.

Con la patente di guida italiana è consentito guidare in tutti gli Stati dell’Unione Europea ed è possibile la conduzione di veicoli anche in Paesi non comunitari con i quali è in vigore un trattato bilaterale con l’Italia e che riconoscono, nella loro legislazione interna, la validità della patente italiana.

L’elenco dei Paesi è in continua variazione, pertanto consigliamo di rivolgersi direttamente all’autoscuola oppure di contattare il consolato del Paese di destinazione per ottenere informazioni aggiornate.

Per poter circolare nella maggior parte dei Paesi extra-europei è comunque necessario essere in possesso di un Permesso Internazionale di Guida oppure di una Patente Internazionale.

La differenza tra Permesso Internazionale di Guida e Patente Internazionale riguarda principalmente il nome e la durata della validità. In entrambi i casi si tratta di un documento che “traduce” la patente italiana nelle lingue degli Stati firmatari e che deve essere sempre accompagnato dalla patente nazionale.

Si ricorda inoltre che le patenti internazionali non possono essere rilasciate per un periodo superiore alla validità della patente italiana e perdono automaticamente validità nel momento in cui la patente nazionale non è più valida.

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Conversione patente

Ogni cittadino titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato extracomunitario può guidare in Italia per il primo anno di residenza, purché la patente sia accompagnata da un Permesso Internazionale di Guida oppure da una traduzione giurata del documento.

Dopo un anno di residenza in Italia, diventa obbligatoria la conversione della patente.

La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente di guida italiana corrispondente a quella estera.

Si ricorda che la conversione è possibile solo se lo Stato che ha rilasciato la patente ha stipulato un accordo di reciprocità con l’Italia.

Non è inoltre possibile rinnovare o convertire patenti dell’Unione Europea rilasciate a seguito di conversione, qualora il documento originario sia stato emesso da uno Stato extracomunitario privo di accordi di reciprocità, come previsto dall’art. 136 del Codice della Strada.

La conversione della patente può avvenire in due modalità:

  • Senza esami, per coloro che risultano residenti in Italia da meno di 4 anni al momento della presentazione della domanda.
  • Con esami di revisione (teoria e guida), per coloro che risultano residenti in Italia da più di 4 anni.
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